6.3.2. La costituzione del terzochiamato. I poteri del terzo e delle parti originarie
Per quanto concerne il terzo chiamato in causa da una delle parti o per ordine del giudice, va detto che la disciplina in ordine ai poteri ed alle facoltà del terzo risulta oltremodo scarna e lacunosa.
Infatti, il 4° comma dell’art. 269 si limita a disporre che “il terzo deve costituirsi a norma dell’articolo 166” e l’art. 271, così come riformato, stabilisce che “al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, 1° comma.
Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell’articolo 269”.
Sembra certo che non si possa negare al terzo – chiamato in causa o da una delle parti o su ordine del giudice – il potere di proporre domande riconvenzionali, domande di accertamento incidentale, eccezioni processuali e di merito; in caso contrario la lesione del suo diritto di difesa è tanto evidente da non richiedere nessun altro commento.
In dottrina si è sostenuto che al terzo, divenuto parte nel processo, non possono non applicarsi, con riferimento all’udienza per la quale è citato, gli artt. 183, 189, 1° comma, e 190-bis, 1° comma, dai quali si ricavano, sia pure indirettamente, le stesse preclusioni previste nell’art. 167, 2° comma.
L’art. 271 prevede la decadenza solo per la richiesta di chiamare in causa un altro terzo. In tal ipotesi, peraltro, il terzo deve essere autorizzato dal giudice, al pari di quanto abbiamo visto per la richiesta che proviene dall’attore, anche se non si dispone che l’interesse a chiamare il terzo debba sorgere dalle difese del convenuto o dell’attore.
In dottrina si discute se il giudice debba solo prendere atto della volontà del terzo, senza potere valutare la richiesta, oppure se l’autorizzazione comporti comunque un potere discrezionale da parte del giudice.
Per quanto concerne la costituzione del terzo, questi dovrà costituirsi depositando una comparsa ai sensi dell’art. 166 c.p.c., venti giorni prima dell’udienza per la quale è stato citato, sia che si tratti di chiamata ad istanza di parte sia che si tratti di citazione per ordine del giudice. Nulla, peraltro, esclude che il terzo decida di costituirsi successivamente o in corso di giudizio, subendo in tal caso, tuttavia le relative preclusioni.
Infine, per quanto concerne i poteri delle parti originarie, si deve distinguere a seconda che l’attività difensiva (nuove eccezioni, modificazione o precisazione delle domande e delle eccezioni) sia oppure no conseguenza della difesa del terzo. Mentre nel secondo caso, restano ferme le decadenze, non potendo la chiamata del terzo “costituire motivo per rimettere in termini le parti rispetto alle decadenze in cui siano incorse”, nel primo non si può non riconoscere alle parti originarie il diritto di replicare alle difese del terzo. L’art. 184-bis certamente offre la base normativa per consentire alle parti di porre in essere tutte quelle attività, sia di allegazione di nuovi fatti sia di richiesta di nuovi mezzi probatori, che sono conseguenza delle allegazioni o delle prove che il terzo ha introdotto nel processo.
Giurisprudenza di riferimento: Tribunale di Torino, ordinanza del 6 marzo 2001 (Di Capua); Tribunale di Torino, sentenza n° 9308 del 22 novembre 2001 (Motta); Corte Costituzionale, ordinanza n° 468/1998; Corte Costituzionale, ordinanza n° 117/2003; Tribunale di Torino, ordinanza del 9 aprile 2003 (Tassone); Pretura di Massa – sez. distaccata di Carrara, sentenza 14 febbraio 1997; Tribunale di Reggio Emilia, 02.08.1996; Cass., sez. I, 07.04.2000, n° 4376; Cass., Sez. II, 29.10.1998, n° 10783; Tribunale di Tern i, 29.11.1999; Cass., Sez. III, 12.11.1999, n° 12566; Tribunale di Milano 19.12.1995. |